Statuti Yacht Club Locarno (YCLO) (12 febbraio 2010)
NOME E SEDE Art. 1 Ragione sociale e forma giuridica 1.1. Sotto il nome “Yacht Club Locarno” (YCLO) é costituita un’associazione senza scopo di lucro, apolitica ed aconfessionale, ai sensi degli Art. 60 e seguenti del Codice Civile svizzero.
Sede 1.2 La sede dell'associazione è Locarno.
SCOPI Art. 2 2.1 Gli scopi dell’associazione sono la formazione, la pratica e lo sviluppo sport della vela tramite, in modo particolare, l’organizzazione di corsi e regate. A tale fine l’associazione può collaborare con altre società nautiche.
2.2 Lo YCLO aderisce alla Federazione Ticinese della Vela (FTV) e alla Federazione Svizzera della Vela (Swiss Sailing).
MEMBRI, AMMISSIONI, DIRITTI E OBBLIGHI Art. 3 Composizione dell’associazione 3.1 Lo YCLO è costituito da: a) soci attivi, che pagano le tasse sociali e godono del diritto di voto e di eleggibilità, b) soci sostenitori, che danno all’associazione un contributo volontario di tipo finanziario o in natura, ma che non pagano tasse sociali e che non godono del diritto di voto e di eleggibilità, c) soci onorari, nominati dall’Assemblea Generale, che non pagano le tasse sociali e che non godono del diritto di voto e di eleggibilità.
Condizioni di ammissione 3.2 Possono essere ammessi allo YCLO, Soci attivi: a) persone fisiche in possesso dell’esercizio dei diritti civili, b) minorenni a partire dall’età di 14 anni compiuti e interdetti, possono essere ammessi previo consenso scritto del rappresentante legale.
Soci sostenitori: a) persone fisiche, giuridiche ed enti pubblici e/o privati
Modalità di ammissione 3.3 Le domande d'ammissione allo YCLO devono essere inoltrate per iscritto al segretariato. 3.4 La qualità di socio è acquisita con l’accettazione della domanda d’ammissione da parte del comitato. 3.5 Il comitato non è tenuto a motivare il rifiuto di una domanda di ammissione.
Art. 4 Diritti e doveri 4.1 Con l'ammissione ogni socio si impegna a rispettare i presenti statuti, ad ottemperare ai regolamenti e alle disposizioni degli organi sociali. 4.2 Solo i soci attivi hanno diritto di voto e d'eleggibilità. 4.3 I soci sostenitori ed i soci onorari, non hanno diritto di voto, né sono eleggibili ma possono partecipare alle assemblee e formulare proposte. 4.4 Solo i soci attivi possono partecipare alle attività dell’Associazione e usufruire delle infrastrutture della stessa. Gli utenti d'età inferiore ai 14 anni compiuti sono esonerati da questa condizione. Il comitato può prevedere ulteriori deroghe in casi eccezionali.
ANNO SOCIALE Art. 4bis L’anno sociale, amministrativo e contabile inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell’anno successivo.
DIMISSIONI, SANZIONI Art. 5 Perdita della qualità di socio La qualità di socio dello YCLO si perde con le dimissioni o con l’esclusione.
Art. 6 Dimissioni Le dimissioni possono essere inoltrate solo per la fine dell'anno amministrativo. Esse vanno presentate per iscritto al Comitato, con un preavviso di sei mesi.
Art. 7 Esclusioni 7.1 L'esclusione di un socio, causata da gravi motivi, può essere decisa dal comitato dopo aver sentito l’interessato. 7.2 La decisione motivata deve essere comunicata all'interessato per lettera raccomandata. 7.3 Il socio escluso ha la facoltà di ricorso all'Assemblea Generale entro 30 giorni dalla decisione. Il ricorso ha effetto sospensivo. 7.4 La qualità di socio attivo decade automaticamente in caso di mancato pagamento della quota sociale entro i termini fissati e dopo due richiami infruttuosi, di cui il secondo per lettera raccomandata 7.5 La qualità di socio sostenitore decade automaticamente due anni dopo l’ultimo contributo, finanziario o in natura, ricevuto dallo YCLO.
CONTRIBUZIONI Art. 8 Tasse sociali 8.1 I contributi sociali sono pagati annualmente dai soci. 8.2 La tassa sociale va pagata per la prima volta al momento dell’iscrizione ed è valevole fino alla fine dell’anno sociale in corso; in seguito va pagata entro i termini fissati dal comitato. A partire dal 1 luglio possono essere inoltrate domande d'ammissione per l’anno sociale susseguente. 8.3 Le quote sociali sono stabilite dall'Assemblea Generale dello “YCLO” La quota sociale massima per anno e per socio è di 300.- CHF. 8.4 Il Comitato fattura a tutti i soci attivi, dopo ripartizione ed in aggiunta alle tasse sociali stabilite dall’Assemblea Generale, i contributi dovuti dal YCLO alla Federazione svizzera della vela (Swiss Sailing). Questa ripartizione avviene secondo i criteri di fissazione dei contributi stabiliti da Swiss Sailing. Il limite massimo di cui all’Art. 8.3 non può tuttavia essere superato in nessun caso.
Art. 9 Per gli impegni dello “YCLO” risponde esclusivamente il suo patrimonio. È esclusa la responsabilità personale e collettiva dei singoli soci.
ORGANI SOCIALI Art. 10 Organi Gli organi dello “YCLO” sono: L'Assemblea Generale Il comitato I revisori dei conti
Art. 11 Assemblea Generale L'Assemblea Generale è l'organo superiore dell'associazione. L'assemblea ordinaria avverrà annualmente, al più tardi tre mesi dopo la fine dell'anno sociale. Saranno convocate Assemblee straordinarie quando il comitato lo riterrà opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei soci attivi.
Art. 12 Convocazione L'Assemblea ordinaria é convocata dal comitato. La convocazione deve essere spedita quindici giorni prima, mediante comunicazione scritta indicando il luogo, la data e l'ordine del giorno.
Art. 13 Presidenza L'Assemblea é presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente o da un Presidente del giorno. L'Assemblea nomina tra i presenti due scrutatori e, se del caso il Presidente del giorno
Art. 14 Proposte Le proposte dei responsabili delle commissioni e dei singoli soci devono essere sottoposte per iscritto al comitato entro la fine dell'anno sociale. Sulle proposte pervenute dopo questo termine, l'Assemblea non può decidere salvo, nel caso in cui l'urgenza lo giustifichi e le stesse siano in tal senso preavvisate dal comitato con la convocazione nell’ordine del giorno.
Art. 15 Competenze 15.1 Le competenze dell'Assemblea sono: a) accettazione del verbale dell’ultima Assemblea, b) approvazione dei rendiconti degli organi sociali, c) approvazione dei conti e del rapporto di revisione, d) approvazione del preventivo, e) approvazione e modifica degli statuti e dei regolamenti, f) nomina del comitato, del presidente e di due revisori dei conti (vedi art.i 17, 20 e 21), g) decisioni sulle proposte del comitato, delle commissioni e dei soci, h) esame dei ricorsi di soci esclusi, i) stabilire la tassa sociale annuale, una eventuale quota di iscrizione e le tasse per l'uso dell'infrastruttura dello YCLO, l) nomine dei soci onorari, m) scioglimento dell’associazione YCLO, n) nomina e destituzioni di commissioni specifiche. 15.2 L'assemblea Generale è inoltre competente per tutti gli oggetti non riservati ad altri organi dell'associazione. 15.3 L'assemblea generale esercita la sorveglianza sopra la gestione degli altri organi. Essa può revocare gli altri organi in qualsiasi momento, se ciò è giustificato da gravi motivi.
Art. 16 Votazioni All'Assemblea ogni socio attivo ha diritto a un solo voto. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti dei soci attivi presenti. Per le modifiche dello statuto occorrono tuttavia i voti di almeno due terzi dei soci attivi presenti. Per lo scioglimento dell’associazione occorre la presenza di almeno un quinto dei soci attivi e almeno due terzi dei soci attivi presenti.
Art. 16bis Voto per corrispondenza Il voto per corrispondenza è possibile per tutte le votazioni di competenza dell'assemblea Generale, non è invece lecito per le elezioni. L'invio del materiale di voto sostituisce la regolare convocazione dell'Assemblea Generale ordinaria o straordinaria Le decisioni vengono prese a maggioranza assoluta (qualificata di tre quarti per le modifiche statutarie) delle schede di voto pervenute al Comitato entro i trenta giorni successivi il loro invio. Le schede pervenute dopo questo termine saranno considerate nulle. Il Comitato pubblica il risultato al più tardi un mese dopo la votazione. Il voto per corrispondenza non è lecito qualora un quinto dei soci attivi abbia chiesto la convocazione dell'Assemblea Generale (Art. 11), come pure per la decisione di scioglimento dell'associazione.
Art. 16ter Archivio Il Comitato è responsabile dell'archiviazione di tutti gli atti dell'Assemblea Generale. È garantito l'accesso agli atti a tutti i membri dell'associazione.
IL COMITATO Art. 17 Funzioni 17.1 Il comitato è l’organo esecutivo dell’associazione
Composizione 17.2 Il comitato è formato da un minimo di tre.
Durata del mandato 17.3 Il comitato rimane in carica due anni e può essere rieletto.
Art. 18 Competenze Le competenze del comitato sono : a) convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie, b) nomine delle cariche di Vicepresidente, di cassiere/a e di segretario/a all’interno del comitato, c) esecuzione delle decisioni delle Assemblee, d) coordinazione dell'attività con altre organizzazioni nautiche regionali, nazionali e internazionali, e) organizzazione del segretariato e della gestione contabile, f) formazione delle commissioni tecniche e speciali e nomina dei rispettivi responsabili, g) decisione circa l'ammissione e l'esclusione dei soci, h) rappresentanza dello YCLO presso le Autorità e il pubblico i) rappresentanza presso le federazioni alle quali lo YCLO aderisce, l) l’organizzazione e l’informazione ai soci delle attività previste in seno all’associazione, m) definizione delle tariffe per le singole attività del circolo, escluse quelle per l'uso dell'infrastruttura n) allestimento e presentazione del preventivo all’Assemblea.
Art. 18bis Diritto di firma Il Comitato può rappresentare lo YCLO, entro le sue competenze, con firma collettiva a due tra il Presidente o il Vice presidente e un altro membro di Comitato.
Art. 19 19.1 Il Comitato si raduna su convocazione del Presidente o da almeno 3 membri del comitato. 19.2 Esso delibera a maggioranza semplice, in caso di parità il voto presidenziale ha doppio valore. 19.3 Il Comitato è tenuto di iscrivere a protocollo tutte le decisioni prese. Tutti i protocolli devono essere messi a disposizione dei soci che ne fanno richiesta ed essere archiviati. Sono soggetti all'archiviazione anche tutti gli altri documenti del Comitato.
I REVISORI DEI CONTI Art. 20 Numero e competenze L'Assemblea nomina 2 revisori dei conti. Questi devono verificare i conti annuali e presentare un rapporto scritto all'Assemblea ordinaria per l'approvazione.
Art.21 Mandato I revisori rimangono in carica per un biennio e possono essere rieletti per un solo mandato.
FINANZE Art.22 Conti e gestione 22.1 Il comitato è responsabile di fronte all’associazione per tutto il patrimonio finanziario a lui affidato. Risorse finanziare 22.2 Le risorse finanziare sono: a) le quote annuali versate dai soci attivi, b) i contributi versati dai soci sostenitori, c) da sussidi e contributi pubblici o privati, d) i ricavi conseguiti dall’organizzazione di manifestazioni da parte dello YCLO.
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE Art. 23 Destinazione dei fondi In caso di scioglimento il patrimonio dell’associazione sarà devoluto ad altre società aventi gli stessi scopi.
DISPOSIZIONE TRANSITORIE Art. 24 Entrata in vigore 24.1 I presenti statuti entrano in vigore con la loro accettazione da parte dell'Assemblea Generale dello “YCLO” e annullano ogni disposizione statutaria anteriore.
Modifica delle categorie dei soci 24.2 I soci appartenenti alla categoria "simpatizzanti", soppressa con l'entrata in vigore del presente statuto, devono indicare al Comitato entro tre mesi dall'entrata in vigore la classe di soci desiderata (attivi o sostenitori). In caso contrario saranno inseriti nella classe attivi se dispongono di un posto barca presso il Circolo, altrimenti nella classe sostenitori. Fino al termine del periodo di transizione (tre mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto) la categoria dei soci simpatizzanti esiste ancora secondo le disposizioni statutarie anteriori.
Per quanto non previsto dal presente statuto, fanno stato gli Art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.
Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Generale ordinaria del 28 aprile 2006 ed entra immediatamente in vigore.
La modifica del nome (da Circolo Velico Vela Verbano allo Yacht Club Locarno) è stato approvato dall'Assemblea Generale straordinaria del 12 febbraio 2010 ed entra immediatamente in vigore.